TITOLO III
ORGANI
DELLASSOCIAZIONE
Art. 10
Elenco
Sono organi dellAssociazione:
LAssemblea
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Comitato degli Esperti
Il Collegio dei Revisori dei conti.
Art.
11
Assemblea
LAssemblea è costituita dai rappresentanti delle aziende associate che da
queste hanno ricevuto delega permanente od occasionale.
Le deleghe permanenti sono conferite con la designazione del rappresentante
dellazienda fatta al momento delliscrizione.
Le deleghe occasionali, o le variazioni delle deleghe permanenti, sono comunicate
per scritto allAssociazione.
Ad ogni Azienda associata verrà comunicato il numero dei voti spettanti per
lanno in corso. I voti spettanti sono calcolati in base alla dichiarazione del
numero dei dipendenti di cui allart. 7. Ad ogni azienda spetta 1 voto assembleare
per ogni 5 dipendenti. Le aziende con meno di 5 dipendenti possono riunirsi fra loro per
raggiungere il coefficiente 5.
Le aziende fondatrici hanno comunque tutte diritto ad almeno 1 voto.
Allassemblea partecipano di diritto il Presidente ed i componenti del
Consiglio direttivo.
Vi partecipano inoltre i Revisori dei Conti ed il Segretario, gli uni e
laltro senza diritto di voto.
Le associate che non sono in regola con il pagamento dei contributi non possono
partecipare allAssemblea Generale dellAssociazione.
Art.
12
Adunanza dellAssemblea
Lassemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta lanno ed in
via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano
richiesta tante associate che dispongano complessivamente di almeno un quinto dei voti che
spettano a tutte le associate.
I voti spettanti sono calcolati in base a quanto previsto allart. 11, 4°
comma.
Art.
13
Convocazione dellAssemblea
LAssemblea viene convocata dal presidente dellAssociazione con invito
da spedirsi con lettera raccomandata alle associate almeno 5 giorni prima della data della
riunione. Linvito deve contenere lindicazione del luogo, del giorno e
dellora della riunione, nonché lordine del giorno con lindicazione
degli argomenti da trattare.
Art.
14
Costituzione e validità dellassemblea
LAssemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti
rappresentanti che dispongano della maggioranza dei voti spettanti a tutele associate.
Tuttavia, trascorsa unora da quella fissata nellavviso di convocazione,
lAssemblea è validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati per
delega, almeno un terzo dei voti assembleari.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli
astenuti.
Il metodo di votazione è stabilito dal Presidente.
Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo
scioglimento dellAssociazione, si applicano gli artt. 28 e 29.
Art.
15
Presidente Segretario dellAssemblea Verbale
LAssemblea è presieduta dal Presidente dellAssociazione o, in caso di
sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
Allinizio dellAssemblea il presidente chiama il segretario
dellAssociazione o, in sua assenza uno dei rappresentanti, a fungere da segretario.
Le deliberazioni dellAssemblea constano di verbale sottoscritto dal
Presidente e dal segretario.
Art.
16
Attribuzioni dellAssemblea
LAssemblea delle associate nella sua riunione ordinaria discute ed approva il
conto consuntivo dellanno precedente, il bilancio preventivo dellanno in
corso, le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono inoltre attribuzioni dellAssemblea:
Elezione del consiglio direttivo;
Modifiche dello Statuto a norma
dellart. 28;
Scioglimento dellAssociazione
a norma dellart. 29;
Su proposta del Consiglio Direttivo
determinazione della misura dei contributi associativi.
Art.
17
Cariche Sociali
Le cariche sociali sono:
Le cariche sociali hanno la durata di un biennio e sono
rinnovabili.
Art. 18
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, scelti fra i titolari o
i legali rappresentanti delle aziende associate.
Il Consiglio Direttivo è eletto dallAssemblea dei
soci.
Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, il presidente e
il Vicepresidente.
Fino alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, la
Presidenza è affidata al Consigliere più anziano di età.
Art. 19
Riunione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce di massima una volta al trimestre e, in via
straordinaria, su iniziativa del Presidente o se ne fanno richiesta scritta almeno tre
componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio direttivo è convocato per lettera scritta almeno tre giorni prima
della data della riunione o, in casi di urgenza con telegramma, o telefax, almeno due
giorni prima della data stabilita.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo prende parte il Segretario
dellAssociazione con funzioni di Segretario.
Art.
20
Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente
dellAssociazione o, in sua assenza dal Vicepresidente. Ad esse possono partecipare
anche i Revisori dei Conti senza diritto al voto.
Le riunioni sono valide quando è presente al maggioranza dei Consiglieri in
carica.
Nella maggioranza deve essere compreso il Presidente e/o il Vicepresidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, uno per ogni membro del
Consiglio Direttivo.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Della riunione è redatto apposito verbale firmato dal Presidente o, in sua
assenza, dal Vicepresidente e dal segretario.
Art.
21
Attribuzioni del consiglio Direttivo
Il consiglio Direttivo nellambito delle direttive dellAssemblea
stabilisce lazione a breve termine dellassociazione e fa quanto ritenga utile
per il raggiungimento degli scopi statutari.
a) Delibera
lassunzione o il licenziamento del Segretario e del personale.
b) Predispone
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ai fini delle successive deliberazioni
dellAssemblea.
c) Delibera
sulle domande di adesione presentate dalle aziende, nonché sulle cessazioni di cui
allart. 9 lettera C.
d) Nomina
il Comitato degli Esperti.
e) Designa
i rappresentanti dellAssociazione nei vari organismi portuali. I rappresentanti
dellAssociazione fanno parte del Comitato degli Esperti.
f) Propone
i nomi dei candidati per il collegio dei revisori dei conti.
g) Delibera
su tutte le questioni di carattere generale che interessano le associate.
h) Delibera
sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono lamministrazione
ordinaria e, in caso di urgenza, approva il bilancio preventivo salvo ratifica da parte
dellAssemblea.
i) Propone
allAssemblea eventuali modifiche statutarie.
Art.
22
Presidente
Il Presidente dellAssociazione è eletto dal Consiglio Direttivo.
Presiede lAssemblea ed il Consiglio Direttivo.
Ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dellAssociazione di fronte
a terzi ed in giudizio con facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle
liti.
Provvede allesecuzione delle deliberazioni dellAssemblea e del
Consiglio direttivo; al coordinamento dellattività dellAssociazione; esercita
il controllo sullamministrazione ordinaria; vigila sullandamento degli uffici
e dei servizi.
In caso di urgenza, qualora non possa essere presente, viene sostituito dal
Vicepresidente.
Art.
23
Il Comitato degli Esperti
Il Comitato degli Esperti è un organo consultivo del Consiglio Direttivo.
Il Comitato degli esperti:
-
Fornisce pareri, informazioni,
risoluzioni; studia problemi ed elabora dati di interesse dellassociazione per conto
del Consiglio Direttivo;
-
Il Comitato degli esperti è
nominato dal Consiglio Direttivo;
-
E formato da dirigenti e
funzionari delle aziende associate;
-
Si compone di un minimo di sette
membri, incluso il segretario dellAssociazione che ne fa parte di diritto;
-
Dura in carica due anni;
-
I membri del Comitato degli
Esperti rappresentano lAssociazione negli organismi collegiali portuali dietro
designazione del Consiglio direttivo;
-
Le riunioni del Comitato degli
Esperti sono convocate con apposito ordine del giorno del Presidente.
-
Il comitato degli esperti può
riunirsi su richiesta di almeno tre dei suoi componenti; in questo caso il segretario,
informato il Presidente, predispone le convocazioni ed il relativo ordine del giorno;
-
In assenza del Presidente
presiede le riunioni del Comitato degli esperti il membro più anziano di età;
-
Le riunioni del Comitato degli
esperti sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti;
-
Le convocazioni vengono
effettuate con le modalità previste dallart. 19, 2° comma, dello Statuto.
Art. 24
Collegio Revisori dei Conti
LAssemblea con le modalità stabilite dallart. 21
f) nomina due Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sullandamento
della gestione economica e finanziaria dellAssociazione e redige la relazione sul
conto consuntivo annuale per lAssemblea con lausilio del segretario.
I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni
dellAssemblea come indicato allart. 11, 7° comma. La carica è gratuita e
può essere attribuita anche ad esperti non associati.
Il mandato ha durata di un biennio, che può essere
rinnovato.
Art. 25
Segretario dellAssociazione
Il Segretario è alle dirette dipendenze del Presidente.
Coadiuva la Presidenza e cura lattuazione delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo secondo le istruzioni generali ricevute.
Provvede alla direzione amministrativa dellAssociazione
e alla elaborazione dei bilanci. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento.
Art. 26
Bilancio preventivo e Conto Consuntivo
Ogni anno deve essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo al 31
dicembre da sottoporre allAssemblea Ordinaria assieme alla relazione del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della data fissata per
lAssemblea.
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