Assoterminal
 

TITOLO  II
DELLE ASSOCIATE, LORO DIRITTI E DOVERI

 Art. 3 
Associate

            L’Associazione è libera e volontaria ed è formata da aziende o servizi o gruppi che aderiscono ai sensi del presente Statuto.

            Il Consiglio Direttivo potrà accettare adesioni di realtà imprenditoriali diverse da quelle sopra citate, con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 4
 Domande di adesione

            Gli Imprenditori che intendono aderire all’Associazione devono presentare domanda scritta e, premesso che, l’Associazione è sorta come conseguenza di una scissione da altro organismo simile, a seguito di divergenze afferenti le problematiche portuali e per lo stato di conflittualità esistente fra le varie componenti del Porto di Livorno, considerato che è proposito dei Soci Fondatori mantenere inalterata la linea politica economica su cui si è basata la costituzione di tale organismo, viene demandata al giudizio discrezionale ed inappellabile del Consiglio Direttivo la facoltà di accettare domande di adesione di nuovi Soci.

Art. 5
 Diritti dei Soci

            L’adesione dà diritto al Socio di partecipare all’attività statutaria e di avvalersi di tutte le prestazioni dell’Associazione.

            La partecipazione all’attività statutaria ed il diritto alle prestazioni dell’Associazione spettano ai Soci in regola con il versamento dei contributi.

Art. 6
Obblighi degli aderenti

            L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo delle associate ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dai competenti organi dell’Associazione.

Art. 7
 Contributi

              Il contributo associativo annuale viene determinato dall’Assemblea Generale Ordinaria.

            Ai fini della determinazione della misura del contributo associativo si terrà conto del numero dei dipendenti e del settore di appartenenza, adottando il criterio proposto dal Consiglio Direttivo.

 Art. 8 
Modalità di riscossione

              Le modalità di riscossione dei contributi sono stabilite dalla segreteria sentito il parere del Presidente.

Art. 9
Cessazione della qualità di associata

            La qualità di associata si perde:

  1. Per dimissioni fermo restando l’obbligo dell’associata al pagamento del contributo associativo dell’intero anno;

  2. Per cessazione di attività dell’associata con effetto immediato.

  3. Per deliberazione del Consiglio Direttivo, o per mancato versamento dei contributi annuali o per gravi inadempienze agli obblighi assunti con l’art. 6. Il giudizio del Consiglio Direttivo è inappellabile;

  4. Per recesso anticipato in ogni legittima ipotesi di giusta causa.

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